Risparmio idrico e risparmio energetico: i modi per ridurre acqua ed energia e la valutazione del consumo

Risparmio idrico e risparmio energetico: i modi per ridurre acqua ed energia e la valutazione del consumo

Risparmiare energia risparmiando acqua


Il risparmio idrico è strettamente collegato ad un altro tema chiave all’interno delle strategie per lo sviluppo sostenibile, quello del risparmio energetico.


Ridurre i consumi di acqua significa, infatti, anche ridurre l’energia impiegata per il suo riscaldamento.


La questione è ancora più interessante se si considera che sono possibili risparmi significativi anche solo realizzando interventi non strutturali come l’introduzione di riduttori di flusso e frangigetto.


Secondo i dati del Ministero dell’Ambiente, in media, in Italia si consumano circa 50 litri al giorno di acqua calda sanitaria pro capite, alla temperatura di 45°C che è, nella maggior parte dei casi, prodotta con caldaie a gas o scaldabagni elettrici. Ipotizzando una temperatura dell’acqua proveniente dall’acquedotto pari a 15 °C è stato calcolato il quantitativo pro capite Q di energia termica necessaria, che è pari a 1500 kcal.


Se si adopera uno scaldabagno elettrico per produrre 1500 kcal (1,7 kWh termici) sono necessari al giorno 4,93 kWh primari, equivalenti a 4.240 kcal (pari a 0,154 tep/anno).


Se si utilizza, invece, una caldaia a gas, il consumo energetico si riduce: sono infatti necessari 2,18 kWh, ossia 1.875 kcal (0,068 tep/anno).


Confrontando le due tecnologie dal punto di vista del rendimento energetico, per produrre acqua calda sanitaria con uno scaldabagno elettrico è necessaria una doppia trasformazione: occorre innanzitutto produrre energia elettrica a partire dall’energia primaria contenuta nei combustibili, la quale, una volta trasportata all’utenza, deve essere trasformata in energia termica per scaldare l’acqua. Il rendimento complessivo è pari a circa il 35% e quindi quasi i 2/3 dell’energia primaria si disperde durante il percorso.


Nel caso di una caldaia a gas, invece, la produzione di calore e quindi il riscaldamento dell’acqua sanitaria avviene per combustione diretta del metano con una resa globale dell’ 80-85%.


La Regione Emilia Romagna insieme a Legambiente, in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo (RA) e la Provincia di Ravenna, hanno sperimentato sul campo i vantaggi del risparmio idrico.


I risultati dello studio, premio “Pianeta Acqua 2008”, hanno dimostrato che applicando ai rubinetti e alle docce di casa semplici riduttori di flusso e frangigetto (V. articolo “Gestione sostenibile dell’acqua: tecniche e sistemi per il risparmio idrico domestico“) è possibile risparmiare energia per la produzione di acqua calda, ridurre le emissioni di CO2 e ottenere un piccolo ma significativo vantaggio economico.


Un dato confrontabile è quello calcolato da Energy Manager Team che ha stimato i consumi e risparmi relativi all’uso di 100 docce.


In questo caso si ipotizza che ogni singola doccia sia utilizzata da due persone, una volta al giorno per un anno e che l’applicazione di riduttori di flusso possa ridurre del 50% l’acqua utilizzata da una persona per fare una doccia (da 100 l a 50 l).


Su tali basi, considerando che l’acqua viene scaldata utilizzando una caldaia a gas, una famiglia di 4 persone può risparmiare 122 euro all’anno (30,48 euro per persona) ed evitare 284,5 kg di emissioni di CO2 (71,14 kg per persona).


Il settore civile costituisce, pertanto, un ambito in cui l’abbandono di abitudini scorrette e l’adozione di strumenti semplici e a basso costo (come frangigetto e riduttori di flusso) consente di ottimizzare l’utilizzo dell’acqua e risparmiare energia, ottenendo interessanti benefici economici ed ambientali.

Valutazione del consumo di acqua


Per la valutazione del consumo di acqua potabile un parametro sintetico rappresentativo che può essere facilmente individuato è sicuramente il rapporto tra la quantità d’acqua consumata con l’utilizzo di tecniche di risparmio idrico e il valore relativo alla soluzione tradizionale. Tale parametro è stato calcolato per:


Erogatori lavandini EL

Erogatori docce ED

Scarichi WC EWC


I valori calcolati indicano un minore consumo di acqua potabile tanto più sono prossimi a zero. Per ottenere un ranking complessivo dei valori i parametri EL, ED, EWC sono stati pesati in funzione della tipologia di utilizzo in ambito domestico.


E’ stato così definito un parametro sintetico complessivo chiamato Consumo Acqua Ca.


Nel grafico seguente si riporta la suddivisione dei consumi in ambito domestico in funzione della tipologia di utilizzo.


Ad esempio, nel caso degli erogatori dei lavandini, il loro uso è correlato all’acqua consumata per il bagno (ad esclusione della doccia) e per la cucina. Il parametro EL deve avere un peso del 30% (Bagno 18% + Cucina 7%+ altri lavaggi 5) rispetto al totale del consumo medio giornaliero di acqua potabile.


Acquisto casa: certificati di agibilità, conformità degli impianti e certificazione energetica

Che cosa sono questi certificati? Quando è obbligatorio rilasciarli? E perché? Ecco tutte le informazioni utili da sapere quando si procede all’acquisto di un immobile.


Quando si decide di acquistare una casa, oltre ai gusti personali l’acquirente deve prestare particolare attenzione alla vivibilità dell’immobile. Che cosa significa? In sostanza che l’immobile da acquistare abbia alcune caratteristiche tali da renderlo sicuro ed anche efficiente dal punto di vista energetico. Tra i vari documenti richiesti dal futuro acquirente al venditore troviamo quindi le certificazioni di agibilità, sicurezza (che non sono obbligatori per legge) ed efficienza energetica (che invece è obbligatorio).


L’agibilità di una casa indica che l’immobile rispetta le normative, nazionali e locali sulla sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. Se l’immobile non ha queste caratteristiche non potrà essere abitato. Il futuro acquirente può chiedere al venditore, fin dal momento della stipula del contratto preliminare e in ogni caso al momento del contratto definitivo di compravendita, che gli venga esibito e consegnato il certificato di agibilità. Se manca il certificato o comunque l’immobile non presenta caratteristiche tali da assicurare la sicurezza, si può chiedere la risoluzione del contratto con obbligo da parte del venditore di restituire il prezzo e di risarcire i danni, se sussistenti. Non è un certificato obbligatorio per legge, ma una buona prassi per l’acquirente onde evitare spiacevoli sorprese in un secondo momento.


Tuttavia ci sono dei casi specifici che prevedono il rilascio da parte del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale del certificato di agibilità dell’immobile. In particolar modo quando l’immobile è di nuova costruzione, ricostruzione o sopraelevazione, ovvero di interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di agibilità dell’immobile, è il proprietario che deve chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La domanda deve essere presentata entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori, insieme ai documenti previsti dalla legge, come i certificati di conformità degli impianti che rilasciano le imprese installatrici, e, ove previsto, il certificato di conformità alle norme antisismiche.


Una volta presentata la domanda all’ufficio comunale competente, è il dirigente o responsabile comunale che deve adottare un provvedimento espresso entro 30 giorni. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, senza alcuna risposta da parte dell’amministrazione comunale, vale il principio del “silenzio assenso”. Si deve però anche attendere il parere dell’ASL e se entro 60 giorni questo parere non arriva, il silenzio dell’ente vale come assenso. Il proprietario ha come prova dell’agibilità il deposito della domanda da presentare all’acquirente al momento della stipula del contratto di compravendita.


Si è detto poc’anzi che la domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere corredata da una serie di documenti, tra cui ritroviamo il certificato di conformità degli impianti. L’impianto elettrico, di riscaldamento, di distribuzione del gas, l’impianto idrico e di scarico, l’ascensore, l’impianto d’antenna, l’impianto parafulmine, l’impianto antifurto e antincendio devono essere conformi alle norme di sicurezza previste per legge al momento della costruzione dell’immobile.


Per l’impianto elettrico, si deve fare però una distinzione in seguito all’entrata in vigore della legge 46/90 che prevede l’obbligo di realizzare a regola d’arte gli impianti negli edifici. Così gli immobili costruiti dopo il 13 marzo 1990 (data in cui è entrata in vigore la legge) devono avere gli impianti eseguiti secondo la regola dell’arte. A regola d’arte significa che un impianto elettrico è munito sia dell’interruttore differenziale che dell’impianto di terra coordinato, ed ha le componenti impiantistiche e gli apparecchi utilizzatori in buono stato di manutenzione. L’impianto di terra è quindi obbligatorio nelle abitazioni costruite dopo il 13 marzo 1990. Per quelli anteriori, era necessario eseguire alcuni adeguamenti minimi come l’installazione del cosiddetto “salvavita” e la sostituzione delle prese esistenti con quelle di sicurezza, che impediscono ad oggetti metallici sottili di venire in contatto con le parti interne in tensione.


Di solito sono le imprese abilitate a installare gli impianti a rilasciare il certificato. Può accadere che per l’immobile che si vuole vendere i certificati sono stati persi o anche che non sono stati rilasciati. Cosa fare? In questi casi e solo per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37 del 2008 il certificato è sostituito da una dichiarazione di rispondenza, in cui si attesta che, in esito a sopralluogo ed accertamenti, gli impianti sono conformi alla normativa in vigore al momento della loro realizzazione. Come per il certificato di agibilità, anche quello di conformità degli impianti non è obbligatorio nell’iter per la stipula della compravendita, ma è una buona prassi che le parti devono attuare sia per il venditore per non vedersi poi contestare in un secondo momento dall’acquirente la presenza di difetti o di impianti obsoleti, sia per l’acquirente onde evitare spiacevoli sorprese dopo l’acquisto della casa.


Un altro importante certificato richiesto obbligatoriamente dalla normativa nazionale è la certificazione energetica degli edifici. In origine era l’ACE (Attestato di Certificazione Energetica) poi sostituito dall’APE ( Attestato di Prestazione Energetica), il certificato che informa sulle qualità energetiche dell’edificio. Ha durata di 10 anni e classifica gli immobili in varie classi di efficienza energetica, dalla “A+” quella più alta alla “G”, la più bassa.


A misurare le qualità energetiche dell’immobile deve essere un tecnico abilitato che redige l’APE. Negli annunci di vendita o anche di locazione, si deve riportare l’Ipe, l’Indice di prestazione energetica e la classe energetica di riferimento contenute proprio nell’Ape. Durante la trattativa per la vendita della casa, quindi già durante la stipula del compromesso, il venditore deve rendere disponibile al potenziale acquirente l’attestato di prestazione energetica e lo consegna solo al momento della conclusione della vendita. In base al decreto legge n.63/2013, che ha sostituito l’ACE con l’APE, sono nulli i contratti di compravendita, donazione e nuovi contratti di locazione senza l’allegazione dell’APE, a far tempo dal 6 giugno 2013. In caso di vendita inoltre si prevede che il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione di importo variabile da 3mila a 18mila euro.


In seguito però il decreto “Destinazione Italia” ha previsto una sanatoria per quei contratti stipulati tra il 4 agosto e il 24 dicembre 2013 che sono stati dichiarati nulli per la mancata presenza dell’attestato energetico: la nullità è sanata pagando la sanzione e allegando l’APE. Così lo stesso decreto ha anche stabilito che la compravendita (così anche il contratto di locazione) che è stata stipulata senza allegare l’APE è comunque valida se l’attestato viene consegnato entro 45 giorni. Altrimenti scatta la sanzione.


Il testo della legge di stabilità approvato dal Senato: tutte le novità per la casa

Con 164 voti favorevoli, 116 contrari e 2 astenuti, il Senato ha approvato il maxiemendamento sostituitivo della legge di stabilità su cui il governo aveva posto la fiducia e che ora passerà all’esame della Camera. Vediamo quali sono le novità introdotte dal testo in materia di tasse sulla casa, bonus mobili, ristrutturazioni e affitti in nero.


Canone concordato agevolazioni Imu

– I proprietari che affittano il proprio immobile a canone concordato potranno usufruire di un’agevolazione fiscale imu, con uno sconto del 25%.

Esenzioni Tasi

– Saranno esenti dal pagamento delle tasse le case concesse in comodato d’uso ai figli, un parente disabile, all’ex coniuge e le residenze, anche di cooperativa a proprietà indivisa – per gli studenti universitari.Esenti anche gli immobili delle forze armate, delle forze di polizia e del personale dei vigili del fuoco.

Alloggi sociali

– Non pagheranno la Tasi gli alloggi sociali, comprese le cooperative a proprietà indivisa.

Nuove regole affitti in nero

– Nuova stretta per gli affitti in nero. E`prevista la nullità di ogni accordo non scritto e la nullità di ogni patto che preveda un canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e opportunatamente registrato

Bonus mobili giovani coppie

– Viene raddoppiato il bonus mobili (da 8000 a 16.000 euro) per le giovani coppie, anche di fatto, che acquistano la prima casa, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni. Il nucleo deve essersi costituito da almeno tre anni e la condizione non è quella di una ristrutturazione edilizia (come nel caso del bonus mobili normale), ma l’aver acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute nel 2016.

Bonus ristrutturazioni e risparmio energetico

– Sono prorogate al 31 dicembrer 2016 la detrazione al 50% per le ristrutturazioni e per l’acquisto di mobili e la detrazione al 65% per la riqualificazione energetica degli edifici, incluse le parti comuni degli edifici condominali.

La proroga al 31 dicembre 2016 comprende anche la detrazioni del 65% per l’adozione di misure antisismiche nelle zone individutate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. Il bonus energia è esteso anche agli IACP, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Agevolazioni prima casa legge di stabilità

– Più facile cambiare la prima casa senza perdere le agevolazion. Chi infatti decidere di cambiare la prima abitazione potrà farlo senza perdere i benefici anche se in possesso deel vecchio immobile, sempre e quando alieni quest’ultimo entro un anno


Sede Legale

Strada Mongina,2 Moncalieri

Tel. (+39) 011.2631481

Mail: malmtorino@gmail.com

Uffici e Magazzino

Via Manzoni,5  Moncalieri

Tel. (+39) 011.2631481

Mail: malmtorino@gmail.com

I signori clienti si ricevono solo su appuntamento.

FOLLOW US

Copyright Malm Srl© All Rights Reserved.