CERTIFICAZIONI 37/08

CERTIFICAZIONI 37/08

Dichiarazione conformità impianti elettrici, idrici, gas

Noi ci assumiamo la responsabilità civile e penale che il tuo impianto sia in regola rispetto alla regolamentazione nazionale ed europea, e soprattutto che sia sicuro per voi e la vostra famiglia, diffidate da chi vi propone certificazioni senza sopralluoghi, collaudi, prove strumentali e senza rilasciare la documentazione completa.

Il Decreto ministeriale 37/2008, evoluzione della Legge 46/90, disciplina la realizzazione, manutenzione, e progettazione degli impianti negli edifici. La dichiarazione di conformità degli impianti è il documento rilasciato da un’impresa abilitata in seguito alla installazione o modifica di un impianto. Se la “conformità” è inesistente è possibile procedere con il DIRI (DIchiarazione di RIspondenza). Nel decreto vengono descritti gli obblighi e le sanzioni del proprietario per rogiti e lavori di ristrutturazione.

Dichiarazione di Conformità

Al termine dei lavori, il responsabile dell’impresa che ha modificato o installato l’impianto, rilascia al committente la dichiarazione di conformità. Questo documento, è composto , dalla relazione dei materiali utilizzati, dalla modulistica allegata nel decreto e dagli elaborati di progetto (se dovuti).

Nel caso in cui l’ intervento modifichi un impianto esistente, il certificato è relativo alla sola parte modificata ma deve tenere conto anche della funzionalità e della sicurezza della totalità del’impianto.

La dichiarazione di conformità è un elaborato indispensabile del certificato di agibilità che va presentato allo sportello unico dell’edilizia entro 30 giorni dalla fine dei lavori. L’ufficio comunale provvede ad inviare la documentazione relativa agli impianti alla Camera di Commercio, ente responsabile dei controlli.

Il certificato di conformità degli impianti:

  • E’ necessaria per allacciare nuove utenze (gas, luce, acqua)
  • E’ necessaria per ottenere il certificato di agibilità
  • Non è più necessario allegarlo al rogito (ma è opportuno specificare se l’impianto è “a norma”)

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Dichiarazione di Rispondenza DIRI

Nel caso di il cui certificato di conformità non sia reperibile, è possibile sostituirlo con una Dichiarazione di Rispondenza detta “DIRI” solo se gli impianti sono stati realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08. La dichiarazione viene resa da un tecnico abilitato come impiantista o dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata che esercitano da almeno 5 anni. La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi utili a verificare la rispondenza dell’impianto alla normativa.

Quando un impianto si può considerare a norma?

Il decreto non obbliga ad adeguare gli impianti non a norma ma disciplina gli interventi su impianti esisistenti e la realizzazione di nuovi. Per considerare un impianto a norma bisogna definire in quale epoca è stato realizzato o modificato.

Se gli impianti sono stati realizzati prima dell’ entrata in vigore del DM 37/2008 (27 Marzo 2008) si considerano a norma se, quando sono stati realizzati ,rispondevano alle disposizioni esistenti in quell’epoca. Se non è più reperibile l’attestato di conformità è possibile sostituirlo con la Dichiarazione di Rispondenza redatta da un impiantista abilitato con esperienza nel campo da almeno 5 anni.

Un impianto elettrico realizzato prima del 13 Marzo 1990 è considerato a norma se dotato di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’ origine dell’impianto e protezione con interruttore differenziale.

Obblighi in caso di compravendita, rogito e cessione di immobili

La normativa, prima della modifica effettuata con il DL 112/08, prevedeva che, al momento del trasferimento dell’ immobile, fosse obbligatorio trasferire la documentazione relativa alla conformità degli impianti (o la dichiarazione di rispondenza) e il libretto di uso e manutenzione al nuovo proprietario. Inoltre andava prevista una “clausola di garanzia” con cui il vecchio proprietario assumeva su di sè la responsabilità in merito alla funzionalità ed alla sicurezza degli impianti.

Attualmente questi obblighi (inseriti nell’ articolo 13 del DM 37/08) sono stati abrogati con l’art. 35 del DL 112/08. Le disposizioni sono state valide per solo tre mesi dal 27/3/2008 al 25/6/2008.

In sede di rogito il compratore ed il venditore non sono obbligati a dichiarare la conformità o la “non conformità” degli impianti e il certificato non va obbligatoriamente allegato. Tuttavia, al fine di evitare contestazioni da parte dell’acquirente è preferibile specificare nell’atto lo stato degli impianti e la loro rispondenza alle norme.

Obblighi del committente o del proprietario dell’immobile

Il proprietario di un immobile (anche di una singola unità immobiliare) che necessita di un intervento sugli impianti ha l’obbligo di affidare l’incarico ad un’ impresa abilitata ai sensi del DM 37/08 e registrata alla Camera di Commercio.

In seguito alla conclusione dei lavori, il proprietario ha la responsabilità di mantenere in efficienza l’impianto come delineato nelle istruzioni di uso e manutenzione rilasciate dall’impresa. Quest’ultima rimane comunque responsabile della sicurezza e funzionalità di ciò che ha installato o realizzato.

Entro 30 giorni dall’allaccio di acqua, gas o luce il proprietario deve fornire all’ente distributore copia della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di rispondenza.

L’obbligo è valido anche in caso di modifica della portata termica del gas o della potenza elettrica (6 kw in caso di immobili con destinazione residenziale). In caso di mancato invio, l’ente distributore sospende la fornitura.

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